Supplente denunciata dall'Ufficio Scolastico Nisseno

Pubblicato il da Raffaello

Supplente denunciata dall'Ufficio Scolastico Nisseno

Dovrà risarcire gli stipendi percepiti (83.743 euro)

 

Supplente senza alcun titolo,per cinque anni consecutivi aveva ottenuto

supplenze come insegnante di sostegno nelle scuole materne. Ma l’Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta ha scoperto che non aveva mai frequentato alcun corso di specializzazione.

Non possedendo il titolo di studio richiesto, l’insegnante è stata esclusa da tutte le graduatorie e denunciata alla Procura della Repubblica e a quella

della Corte dei conti di Palermo.

Ma mentre la giustizia penale non ha ancora concluso il procedimento, i giudici contabili hanno emesso la loro sentenza.

Così Vincenza Salvaggio, 38 anni, originaria di Favara, in provincia di Agrigento, è stata condannata (sentenza 1737/2009) a risarcire tutti gli stipendi percepiti: 83.743 euro.

Il 19 marzo del 2002 Vincenza Salvaggio aveva inoltrato domanda per essere inclusa nella graduatoria permanente provinciale per incarichi nella scuola materna e nell’elenco dei docenti

di sostegno. Nell’istanza dichiarava di aver conseguito il diploma di specializzazione polivalente per l’esercizio della attività di sostegno nella scuola materna all’Università di Macerata nel

2001.

Inserita negli elenchi, l’insegnate aveva ottenuto la nomina per la supplenza annuale nell’anno scolastico 2002-2003 e poi negli anni successivi.

Nella primavera del 2007, però, l’Ufficio Scolastico Provinciale chiese la copia del titolo di studio che, ad un successivo controllo presso l’Università maceratese risultò essere falso. Da qui l’esclusione immediata da tutte le graduatorie e la denuncia alla Procura della Repubblica e alla Corte dei conti.

L’inchiesta penale è ferma alla richiesta di archiviazione avanzata al Gip dal Pm del Tribunale di Caltanissetta. Circostanza, questa, per la quale il difensore della donna ha chiesto la sospensione

del procedimento di responsabilità amministrativa. Ma che i giudici contabili hanno respinto riconoscendo il danno erariale causato al ministero dell’Istruzione respingendo anche la tesi difensiva secondo cui «le mansioni di insegnante di sostegno sono state utilmente svolte, anche in assenza del prescritto titolo».

«La pubblica amministrazione – si legge nelle motivazioni della sentenza - non richiede e non remunera una prestazione qualsiasi, ma la specifica prestazione dedotta in contratto, discendente

da norme imperative, con standard qualitativi di professionalità e quantitativi predeterminati; la carenza di tali standard, nel caso specifico la professionalità richiesta, rende la prestazione lavorativa del tutto inadeguata alle esigenze amministrative e la controprestazione, ovverosia la retribuzione corrisposta, non risulta correlata alla prestazione richiesta e pattuita».

 ANTONIO DI GIOVANNI

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